Art. 1.
(Istituzione dello sportello unico per le persone diversamente abili).

      1. Presso ciascuna azienda sanitaria locale è istituito uno sportello unico per le persone diversamente abili, di seguito denominato «sportello unico», al fine di offrire ai soggetti interessati servizi più efficaci e tempestivi, nonché di semplificare e di agevolare il loro accesso alle prestazioni sanitarie, mediante l'attribuzione allo stesso sportello della responsabilità dello svolgimento delle diverse procedure.

      2. Ai fini dell'erogazione dei servizi di cui all'articolo 2, gli sportelli unici possono avvalersi della collaborazione di associazioni, patronati e altri enti operanti nel campo dell'assistenza sanitaria alle persone diversamente abili.